Art. 16.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono

 

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aggiunte in fine le seguenti parole: «per gli anni 2008 e 2009 il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito al 25 per cento».